Enzo Musco Francesco Ardito
Diritto penale tributario
Terza edizione
- 2016
Questo volume persegue l’obiettivo di fare il punto sullo «stato di salute» del nuovo diritto penale tributario, recentemente introdotto con il d.lgs. 158/2015, per coglierne le ragioni che hanno spinto il legislatore a modificare la disciplina vigente di cui al d.lgs. 74/2000. Come è noto invero la riforma del 2000 aveva rotto i ponti con il sistema delle condotte incriminate dalla l. 516/1982 e aveva focalizzato l’intervento riformistico su poche fattispecie penali, riportando sostanzialmente il diritto tributario penale nella casa comune del diritto penale, amalgamando così scelte e tecniche di costruzione delle fattispecie penale.
Ma le opzioni normative successive alla riforma del 2000 ne avevano, purtroppo, ridimensionato le strategie soprattutto con innesti normativi svincolati dai criteri direttivi della legge delega e con l’utilizzo di tecniche di normativa di tipo casistico, riportando indietro le lancette del diritto penale tributario con l’incriminare nuovamente condotte prodromiche a prescindere da un reale accertamento dell’evasione.
Si imponeva allora un nuovo intervento riformistico e non solo per ragioni teoriche ma anche perché la prassi applicativa aveva compiuto in non pochi casi evidenti forzature interpretative del testo normativo per adeguarlo a situazioni contingenti.
Da qui allora la riforma di cui al d.lgs. 158/2015, attuata ancora una volta con una legge delega estremamente generica, vaga e talora lacunosa, comunque tale da consentire al potere esecutivo margini di discrezionalità anche illimitati.
A nostro giudizio, la nuova riforma si concretizza in poche pennellate d’innovazione che in alcun modo consentono di superare i limiti strutturali del contesto normativo, evidenziati dall’esperienza concreta. Sarebbero state necessarie, da parte del legislatore, meno estemporanee prese di posizione e maggiore coraggio nel portare a pieno compimento una strategia penalistica contro l’evasione fiscale ispirata al principio della sanzione penale quale extrema ratio.