
Gian Paolo Califano
Il procedimento semplificato di cognizione
dopo il Correttivo Cartabia
- Strumenti del diritto
- 2025
Appena promulgato il d.lgs. n. 149 del 2022, l’Autore ha pubblicato con questa Casa Editrice una prima “lettura” del nuovo procedimento semplificato di cognizione (articoli 281-decies, ss. c.p.c.). Egli torna ora sull’Istituto, perché a ciò stimolato dai contributi dottrinali successivamente intervenuti e dalla pur scarna elaborazione giurisprudenziale in tema. Ma, soprattutto, dalle rilevanti – e non sempre “felici” – modifiche che alla disciplina del 2022 ha ora apportato il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (Correttivo Cartabia). A cominciare dall’avvenuta eliminazione, nel testo dell’art. 281-duodecies, comma 2°, dell’oscuro concetto di “giustificato motivo”. Ma sostituito con formula che, probabilmente, rende ancor più rigido il sistema di preclusioni del rito esaminato. Rito peraltro ora esteso oltre che già a molte controversie di cui al d.lgs. n. 150/2011, anche all’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1°, all’opposizione ex art. 617, comma 1° e all’opposizione al decreto ingiuntivo (nuovo comma 3° dell’art. 281-decies, cod. di rito). E alla c.d. divisione endoesecutiva ex art. 181, 2° comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c. Il tutto, con nuove disposizioni di non semplice interpretazione. Nell’occasione, peraltro, studia anche la compatibilità col rito semplificato di cognizione di ulteriori istituti (quale, ad esempio, quello della correzione della sentenza e delle ordinanze non impugnabili: artt. 287, ss. c.p.c., o delle nuove ordinanze decisorie ex artt. 183-ter e 184-quater, c.p.c.).