Art. 2135-2139
Giovanni Galloni

Art. 2135-2139

Impresa agricola Disposizioni generali

1 ed.

  • Commentario del Codice Civile
  • 2003

"La nozione di impresa agricola si desume dalle disposizioni generali contenute nella definizione di imprenditore agricolo, di cui al nuovo art. 2135 cod.civ. (introdotto dall’art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228), nonché dall’attuale disciplina della registrazione (art. 2136), delle responsabilità dell’imprenditore (art. 2137), dei suoi ausiliari (art. 2138) e dello scambio di manodopera e di servizi tra piccoli imprenditori (art. 2139).

Il commento mette in evidenza, anche attraverso l’analisi delle innovazioni profonde, derivanti dall’influenza della normativa comunitaria e della più recente legislazione speciale, come l’impresa agricola tenda sempre più ad integrarsi con l’impresa commerciale e ad avere una funzione importante nella politica dell’ambiente e nel diritto agroalimentare. Ne nasce, quindi, un interesse teorico per un’analisi dell’impresa non semplicemente come "attività" dell’imprenditore, ma come ordinamento, oltre che un interesse pratico in sede di interpretazione."

Giovanni Galloni, già Ministro della Repubblica e Vice-presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, è docente di Diritto Agrario presso l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

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