ART. 112-120
Antonio Carratta Michele Taruffo

ART. 112-120

Poteri del giudice

  • Commentario del Codice di Procedura civile
  • 2011

Dei «poteri del giudice», oggetto di questo volume del Commentario, si occupa il Titolo V del Libro I del codice, nell’ambito delle disposizioni generali sul nostro processo civile.
L’obiettivo del legislatore, chiaramente espresso nella Relazione al codice del 1940 (par. 13), è di recepire «come affermazioni di principio, gli aforismi dell’antica sapienza: ne procedat iudex ex officio; ne eat iudex ultra petitum partium; iudex secundum allegata et probata decidere debet» e, al contempo, di delimitare l’estensione dei «poteri del giudice» al fine di assicurare che, nel loro esercizio, essi si armonizzino pienamente con alcune delle fondamentali prerogative processuali delle parti.
Lungo queste direttrici si dipana l’ordito del commento degli articoli ricompresi in questa parte del codice. E così, dalla «norma-manifesto» dell’art. 112, con cui si apre il Titolo V, sul dovere del giudice di pronunciare la sua decisione in corrispondenza con quanto chiesto in giudizio dalle parti, si passa alla puntuale riaffermazione nel codice del principio costituzionale di legalità, già ricavabile dal combinato disposto degli art. 24, 1° comma, e 101, 2° comma, Cost., e al dovere per il giudice di fare applicazione, nel decidere la controversia, delle «regole di diritto», con la conseguente residualità ed eccezionalità del ricorso al canone decisorio di equità, pure ammesso dagli art. 113 e 114 del codice. Dalla codificazione dei limiti in materia probatoria dell’art. 115, con l’obbligo per il giudice di tener conto ai fini della decisione delle prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, salvi i casi in cui può disporle d’ufficio, ed il divieto di utilizzare la propria «scienza privata», si passa alla fondamentale affermazione nell’art. 116 del criterio del libero convincimento ai fini della valutazione giudiziale dei risultati probatori, alla fissazione delle modalità e dei limiti per consentire al giudice di acquisire direttamente il «sapere delle parti», con lo strumento dell’interrogatorio libero, o altre circostanze rilevanti per la decisione, mediante l’ispezione giudiziale. Per chiudere, negli artt. 119 e 120, con la determinazione di limiti e modalità entro i quali allo stesso giudice è consentito imporre alla parte il versamento di una cauzione o la pubblicità della decisione.
Il risultato è la ricostruzione dei «poteri del giudice», in alcuni casi espressione di «aforismi dell’antica sapienza», non come autonome e monistiche prerogative dell’organo giurisdizionale, ma come specifiche sfaccettature del corretto esercizio della funzione giurisdizionale nel rapporto «dinamico» e armonicamente «bilanciato» con i poteri processuali delle parti, indispensabile premessa per il buon funzionamento dello strumento processuale ed il conseguimento di una decisione «giusta».

1 Tutti volumi e versioni

I prezzi, comprensivi di IVA, possono variare senza preavviso.
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.