Art.11-35
Francesco Galgano

Art.11-35

Persone giuridiche

2 ed.

  • (1ª ed., 1969)
  • Commentario del Codice Civile
  • 2006

Il lungo tempo trascorso dalla prima edizione di questo commentario, risalente al 1969, consente di misurare l’influsso che esso ha esercitato sulla giurisprudenza e sulla stessa legislazione successiva.

Tesi che, all’epoca di quella prima edizione, apparivano ardite e destinate a restare minoritarie, sono ora senso comune, cui si conforma la Cassazione e cui si ispira la legislazione.

Il riferimento è, in primo luogo, alla revisione critica dello stesso concetto di persona giuridica: la Cassazione ha finito con l’ammettere che le persone giuridiche sono persone solo «in senso traslato», così aprendo la strada alla repressione dell’abuso della alterità soggettiva fra socio e società, che il primo non può opporre alla seconda né la seconda al primo quando l’opporla comporti violazione del canone della buona fede.

Ci si riferisce, in secondo luogo, alla ormai da tutti riconosciuta soggettività giuridica delle associazioni non riconosciute e, inoltre, alla ammissibilità di fondazioni non riconosciute, nella forma della fondazione fiduciaria.

Ci si riferisce, in terzo luogo, all’anticipazione del nuovo sistema, ora legislativamente regolato, di riconoscimento della personalità giuridica, che esclude ogni sindacato sullo scopo dell’ente e ammette solo il controllo della congruità del patrimonio allo scopo.

Si fa riferimento, infine, alla dimostrazione della ammissibilità di imprese gestite da associazioni o da fondazioni, ora presupposte da varie leggi, come in materia di fondazioni bancarie o di enti lirici o di imprese sociali.

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