Fotocopie e permessi di riproduzione

Le fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale, con esclusione quindi di strumenti di uso collettivo) possono essere effettuate, nei limiti del 15% di ciascun volume, dietro pagamento alla S.I.A.E. del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Tali fotocopie possono essere effettuate negli esercizi commerciali convenzionati S.I.A.E. o con altre modalità indicate da S.I.A.E. Per le riproduzioni ad uso non personale (ad esempio: professionale, economico o commerciale, strumenti di studio collettivi, come dispense e simili) l'editore potrà concedere a pagamento l'autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine del volume.

Le richieste vanno inoltrate a:

L’autorizzazione non è concessa per un limitato numero di opere di carattere didattico indicate nell'elenco allegato in formato PDF.

L'editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori del proprio catalogo editoriale.

La loro fotocopia, per i soli esemplari esistenti nelle biblioteche è consentita, oltre il limite del 15%, non essendo concorrenziale all'opera. Non possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo dell'editore, una successiva edizione, né le opere presenti in cataloghi di altri editori o le opere antologiche.

Per permessi di riproduzione, anche digitali, diversi dalle fotocopie rivolgersi a ufficiocontratti@zanichelli.it.

Richieste per licenze educative

Per conoscere le condizioni e richiedere il permesso di citazione, riproduzione e riassunto fatti con mezzi digitali (art. 70 bis legge sul diritto d'autore) è possibile consultare la pagina Richieste per licenze educative.