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Il punto sulla normativa

1) Il nuovo regime delle fotocopie (art. 68, co. 3, 4 e 5 Legge diritto d'autore, introdotti dall' art. 2.2 L. 248/2000 e successivamente modificati dal d.lg. 68/2003) è efficace per quanto riguarda le fotocopie presso centri-copia. Per le Biblioteche, cfr. n.3.4.

2) E' stato raggiunto, il 18 dicembre 2000, fra S.I.A.E., A.I.E., S.N.S. da una parte e, dall'altra, C.N.A, Confartigianato e C.A.S.A., Confcommercio un accordo, ora sostituito da un nuovo accordo del gennaio 2009, per la riproduzione a pagamento, ad uso personale, di libri fino ad un massimo del 15%, nell'ambito dell'art. 69, co. 4 legge cit.

Per le opere escluse, tale genere di fotocopia non sarà consentito.

3) Pertanto il regime delle fotocopie, ad oggi , è il seguente:

3.1) Nelle copisterie aderenti a C.N.A., Confartigianato, C.A.S.A. o Confcommercio si possono fare, senza preventivo consenso dell’editore, fotocopie ad uso personale, a pagamento, sulla base dell'accordo citato, che da attuazione art. 68 co. 4 legge cit.

3.2) Chi vuole fare fotocopie per uso diverso da quello personale (per esempio per dotare della fotocopia di una o parti di un libro tutti i partecipanti ad un corso) può chiedere autorizzazione al Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali (CLEARedi). Tali fotocopie possono essere effettuate su qualsiasi fotocopiatrice a disposizione del richiedente.

3.3) La violazione della norma comporta sanzione penale (Art. 171 ter l. citata) e amministrativa (Art. 171, 174 bis e 174 ter).

3.4)
a) La legge prevede, per le opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, la possibilità di riproduzione ad uso personale, sempre entro il limite del 15% di ciascuna opera.
b) Soltanto per le opere rare e fuori dai cataloghi degli editori, e per questi motivi, di difficile repereribilità sul mercato, non opera il limite del 15%.
c) Per queste fotocopie è previsto un compenso forfettario, determinato con accordi fra Siae e le categorie interessate.
d) L'accordo più rilevante è quello stipulato dalla Siae con, da una parte, Aie (Associazione italiana editori) e sindacati scrittori (S.N.S. e U.N.S.) e, dall'altra C.R.U.I. (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane).
e) In base a tale accordo, che deve essere ratificato dalle singole Università, la Siae riceve un compenso annuo per ogni studente iscritto.
f) I bibliotecari sono obbligati ad informare gli utilizzatori dell'esistenza del limite del 15%.
g) Sono stati stipulati accordi analoghi con altre organizzazioni di biblioteche (non ancora con le biblioteche dipendenti dagli Enti Locali).
h) Nelle biblioteche che non hanno stipulato accordi chi fotocopia è comunque tenuto all'osservanza degli art. 68 co. 2, 3, 5 e 6.
In tale biblioteche, quindi, non si possono fare fotocopie che, per loro natura ed entità, si pongano in concorrenza con la diffusione del libro fotocopiato.
i) La violazione delle norme comporta responsabilità civile e, quantomeno, la sanzione amministrativa di cui all'art. 171 co. 3 legge cit., introdotto dal'art. 2.4 l. 248/2000.

Per i testi legislativi e gli accordi:

Norme in materia di fotocopie
Testo integrale dell'accordo tra S.I.A.E., A.I.E., S.N.S., S.L.S.I., U.I.L.-U.N.S.A. e C.N.A., CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, C.L.A.A.I., LEGACOOP.

Testo integrale dell'accordo tra SIAE, AIE, SNS e UNS e CRUI

Avvertenze sui testi Zanichelli


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